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ANTIRICICLAGGIO: REGISTRO TITOLARE EFFETTIVO

Dopo diversi ritardi a livello italiano, l’istituzione operativa del registro Antiriciclaggio – Titolare Effettivo sta entrando nel vivo.

Antiriciclaggio Titolari Effettivi costituzione mora  

antiriciclaggio: EU Messa in mora Italia

A fine gennaio 2023 la commissione europea ha messo in mora l’Italia per mancato rispetto della IV Direttiva in tema di antiriciclaggio, proprio in relazione alla non ancora effettiva operatività presso il registro delle imprese del registro dei titolari effettivi.

Nella fattispecie concreta l’Europa ha richiesto all’Italia la messa a terra del registro dei titolari effettivi entro fine marzo 2023.

In tale contesto, Amministratori di Società, Fiduciari di Trust e Fondatori/Rappresentanti Legali di Associazioni/Fondazioni saranno chiamati a comunicare le informazioni del titolare effettivo al registro delle imprese entro 60 giorni dal decreto di entrata in funzione operativa del registro dei titolari effettivi.

Essendo nelle fasi finali di attuazione effettiva della normativa è pertanto utile ricordare chi è il titolare effettivo, come individuarlo ed indentificarlo e quali sono le sanzioni per il mancato rispetto della normativa.

1. Definizione di Titolare Effettivo

Titolare effettivo Definizione

Titolare effettivo Definizione

Il Comma 2(pp) dell’art. 2 del Dlgs 231/2007 riporta che nel presente decreto s’intende per titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza:

  • il rapporto continuativo è istaurato,
  • la prestazione professionale è resa o
  • l’operazione è eseguita;

In aggiunta l’art. 20 del precitato Dlgs prescrive che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile:

  • la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero
  • il relativo controllo.

Il Titolare effettivo è sempre una Persona Fisica

Dalla definizione normativa discende che il titolare effettivo è sempre una persona fisica e pertanto il titolare effettivo non potrà mai essere una persona giuridica (es.: Srl, Spa, etc), una persona giuridica privata (es.: Associazione, Fondazione, etc) o un trust o un altro istituto giuridico affine al trust (es. contratto fiduciario).

2. Criteri Quali-Quantitativi di individuazione del Titolare Effettivo

2.1 Persone Giuridiche/Società di Capitali (es. Srl, SpA, Etc)

Criterio principale individuazione titolare effettivo Persone Giuridiche

Titolare effettivo 25

Titolare Effettivo: 25%

Il comma 2 dell’art. 20 del Dlgs 231/2007 prescrive che nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  1. a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  2. b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità [da parte di una persona fisica] di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Criterio Residuale individuazione titolare effettivo Persone Giuridiche

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con:

  • la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
Titolare Effettivo controllo

TE: Persona Fisica che di fatto controlla la società

  1.  del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  3. dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

In pratica, mediando dalla regolamentazione europea ed internazionale, ci si riferisce alla persona fisica che assume di fatto le decisioni per conto della società e che è la testa pensante della società.

In questo caso residuale, il soggetto obbligato all’identificazione del titolare effettivo deve comunque conservare traccia delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo attraverso l’adozione del criterio principale.

 

2.2 Titolare Effettivo di Persone Giuridiche Private (es. Associazioni, fondazioni Etc)

Fondatore associazione

Fondatore, Beneficiario, Rappresentante Legale

Il comma 4 dell’art. 20 del Dlgs 231/2007 prescrive che nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi le persone fisiche che ricoprono almeno uno dei seguenti ruoli:

  1. a) i fondatori, ove in vita;
  2. b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  3. c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

 

2.3 Titolare effettivo di trust ed istituti giuridici affini

Trustee, Settlor, Protector, Beneficiary

Trustee, Settlor, Protector, Beneficiary

L’art. 22 prescrive che i fiduciari di trust espressi, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità:

  • del costituente (settlor) o dei costituenti,
  • del fiduciario (trustee) o dei fiduciari,
  • del guardiano (protector) o dei guardiani ovvero
  • di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e

delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

 

3. Come identificare e verificare l’identità del titolare effettivo

Catena di controllo assetto societario

Catena di controllo assetto societario

L’art. 18 del Dlgs 231/2007 specifica che l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità avviene attraverso l’adozione di misure, proporzionate al rischio, che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente.

L’art. 20 del Dlgs 231/2007 prescrive che I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell‘individuazione del titolare effettivo.

Inoltre, l’art. 22 prescrive che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ed i Trust ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. In particolare:

 

4. Soggetti Obbligati Identificazione Titolare Effettivo di Persone Giuridiche: AMMINISTRATORI

Consiglio di amministrazione

Consiglio di amministrazione

Le informazioni sulla titolarità effettiva, inerenti alle imprese dotate di personalità giuridica sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante:

  • dalle scritture contabili e dai bilanci,
  • dal libro dei soci,
  • dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente,
  • dalle comunicazioni ricevute dai soci e
  • da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente.

L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del Cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

5. Soggetti Obbligati Identificazione Titolare Effettivo di Persone Giuridiche Private: FONDATORE o REPPRESENTANTE DELL’ENTE

Fondatore associazione

Fondatore, Beneficiario, Rappresentante Legale

Le informazioni sulla titolarità effettiva, inerenti alle persone giuridiche private, sono acquisite dal fondatore, ove in vita, ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante:

  • dallo statuto,
  • dall’atto costitutivo,
  • dalle scritture contabili e
  • da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

 

6. ASPETTI OPERATIVI DELL’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Organigramma automatico cliente Titolare effettivo

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Dagli articoli 18 & 20 del Dlgs 231/2007 discende l’esigenza operativa di:

  • formalizzare l’assetto proprietario e di controllo del cliente attraverso la costruzione di un organigramma ad hoc con la rappresentazione della catena di controllo, dal Cliente al Titolare effettivo,
  • supportare l’organigramma della catena di controllo con documenti giustificativi attendibili.

 

7. Comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.

antiriciclaggio registro titolare effettivo

registro titolare effettivo

L’art. 21 del Dlgs 231/2007 prescrive che:

  • le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Cc e
  • le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,

comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione.

  • I trust, produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario (trustee), per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

8. SANZIONI GENERICHE IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice civile.

9. SANZIONI PENALI IN CASO DI COMUNICAZIONE NON VERITIERE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Reclusione antiriciclaggio

L’art. 55 del Dlgs 231/2007 specifica che:

  1. chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con:
        • la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con
        • la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con
    • la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con
    • la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

10. Supporto Operativo & Digitale 1st KYC per individuazione & comunicazione titolare effettivo

software antiriciclaggio

software antiriciclaggio

Il team di 1st KYC, attraverso l’ausilio di proprie soluzioni digitali (software antiriciclaggio 1st KYC), supporta gli amministratori di società, i fondatori di associazioni/fondazioni ed i fiduciari dei trust ed altri istituti assimilati a costruire il dossier di identificazione del titolare effettivo certificandone la catena di controllo al fine della corretta comunicazione al registro delle imprese.

 

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